LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 17-12-2003
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 190
del 18 dicembre 2003

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

CAPO III
Norme di pianificazione e di salvaguardia

ARTICOLO 13

 

Norme di salvaguardia per le zone interessate da stabilimenti a 
rischio di incidente rilevante
1. Fino all'adeguamento del piano urbanistico generale, tutto il 
territorio comunale ovvero le aree di danno degli stabilimenti a 
rischio di incidente rilevante delimitate ai sensi dell'articolo 12, 
sono soggetti ai vincoli di destinazione definiti dalla tabella 3.b 
del decreto ministeriale 9 maggio 2001.
2. Al fine della verifica dell'osservanza dei vincoli di cui al 
comma 1, il Comitato tecnico di valutazione dei rischi di cui 
all'articolo 4 della presente legge o, fino alla sua costituzione, il 
Comitato di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 
1999, esprime parere preventivo e vincolante, entro 
quarantacinque giorni dalla richiesta, su tutti gli interventi 
pubblici e privati di trasformazione del territorio, soggetti a 
procedimenti abilitativi.
3. Per gli interventi soggetti a denuncia di inizio attivita', qualora 
il parere non sia allegato alla denuncia di inizio attivita', esso e' 
acquisito d'ufficio secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, 
comma 5, della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 
(Disciplina generale dell'edilizia).
4. Non sono soggetti al parere di cui al comma 2 i seguenti 
interventi edilizi:
a) interventi di manutenzione straordinaria, risanamento 
conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia, che non 
comportino un aumento delle unita' immobiliari, del carico 
urbanistico o delle superfici utili degli edifici;
b) manufatti per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
c) impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti;
d) recinzioni, muri di cinta, cancellate, tralicci con esclusione 
delle linee elettriche;
e) pensiline, bacheche, cartelloni e altre strutture per 
l'esposizione di mezzi pubblicitari.

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