LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 17-12-2003
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Indice:
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IL CONSIGLIO
REGIONALE HA APPROVATO |
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CAPO III
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Norme di salvaguardia per le zone interessate da stabilimenti a
rischio di incidente rilevante
1. Fino all'adeguamento del piano urbanistico generale, tutto il
territorio comunale ovvero le aree di danno degli stabilimenti a
rischio di incidente rilevante delimitate ai sensi dell'articolo 12,
sono soggetti ai vincoli di destinazione definiti dalla tabella 3.b
del decreto ministeriale 9 maggio 2001.
2. Al fine della verifica dell'osservanza dei vincoli di cui al
comma 1, il Comitato tecnico di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 4 della presente legge o, fino alla sua costituzione, il
Comitato di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del
1999, esprime parere preventivo e vincolante, entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, su tutti gli interventi
pubblici e privati di trasformazione del territorio, soggetti a
procedimenti abilitativi.
3. Per gli interventi soggetti a denuncia di inizio attivita', qualora
il parere non sia allegato alla denuncia di inizio attivita', esso e'
acquisito d'ufficio secondo le disposizioni di cui all'articolo 10,
comma 5, della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31
(Disciplina generale dell'edilizia).
4. Non sono soggetti al parere di cui al comma 2 i seguenti
interventi edilizi:
a) interventi di manutenzione straordinaria, risanamento
conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia, che non
comportino un aumento delle unita' immobiliari, del carico
urbanistico o delle superfici utili degli edifici;
b) manufatti per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
c) impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti;
d) recinzioni, muri di cinta, cancellate, tralicci con esclusione
delle linee elettriche;
e) pensiline, bacheche, cartelloni e altre strutture per
l'esposizione di mezzi pubblicitari.
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